presidente del consiglio 1992

La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Se un'opposizione è ricevibile ai sensi del paragrafo 4, la Commissione invita gli Stati membri interessati a cercare conformemente alle rispettive procedure interne un accordo tra di loro entro tre mesi. Fa ogni sforzo affinché non si abbandoni la strada del negoziato diplomatico puntando sul ruolo che l’URSS e le Nazioni Unite avrebbero potuto giocare. 62. In tale contesto era speranza dei negoziatori italiani che si potesse riproporre la formula del “vincolo esterno”, ponendo così le basi del risanamento della finanza pubblica. La Commissione esamina la richiesta consultando gli Stati membri interessati. Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all'articolo 6,. paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio. Se del caso, dopo consultazione del comitato di cui all'articolo 15, la Commissione adotta le misure necessarie. 225 of 24 February 1992 on the declaration of a state of emergency to the "major event", in particular … Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati devono offrire garanzie sufficienti di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo e disporre permanentemente degli esperti e dei mezzi necessari per assicurare i controlli dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari recanti una denominazione protetta. The Prime Minister is appointed by the President of the … La direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (5), non si applica alle denominazioni d'origine né alle indicazioni geografiche che formano oggetto del presente regolamento.Articolo 2 1. 2. - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25. Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Interno (di Massimiliano Valdannini 1992) Find more Italian words at wordhippo.com! Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.4. L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la procedura prevista all'articolo 15.6. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio di altre disposizioni comunitarie particolari. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4. 7. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri, ai sensi dell'art. Anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce e pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco non esauriente, indicativo delle denominazioni dei prodotti agricoli o alimentari che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono considerati come denominazione divenuta generica ai sensi del paragrafo 1 e che pertanto non possono essere registrati ai fini del presente regolamento.Articolo 4 1. Direttiva modificata dalla decisione 92/10/CEE (GU n. L 6 dell'11. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) « denominazione d'origine »: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare, - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e. - la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata; b) « indicazione geografica »: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare. 4. 2. Per determinare se una denominazione sia divenuta generica o meno, si tiene conto di tutti i fattori, in particolare: - della situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo. 11. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Anche l’isolata Albania visse tra il 1990 e il 1991 il crollo del regime comunista, che in questo caso si tradusse in successive ondate di flussi migratori di massa verso l’Italia, che misero a dura prova la capacità dello stato italiano di fronteggiare in maniera efficace tale fenomeno. Find presidente del consiglio tracks, artists, and albums. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli. 5. Le denominazioni protette non possono diventare generiche. Sebbene inevitabile e, peraltro, in linea con le richieste dello stesso governo di Tirana preoccupato per le fuga in massa della popolazione albanese, tale decisione ebbe riflessi negativi dal punto di vista dell’immagine del Paese in ambito internazionale e in numerosi settori dell’opinione pubblica, fra cui lo stesso mondo cattolico. 3. 4. La procedura prevista all'articolo 6 si applica mutatis mutandis. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. 5. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.3. Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « metodo », « alla maniera », « imitazione » o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. 8. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4. No need to register, buy now! La protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari è ottenuta conformemente al presente regolamento.2. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione. 1992, pag. Va notato come il Presidente del Consiglio Andreotti avesse pienamente compreso le conseguenze che sarebbero derivate dal nuovo “vincolo esterno”, in particolare per ciò che concerneva il contenimento della spesa pubblica ed egli fece presente tale esigenza in più di una sede politica. In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.Articolo 13 1. Quest'ultimo esamina il reclamo ed informa l'altro Stato membro delle conclusioni cui è pervenute e delle misure adottate. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:a) il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;b) la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e/o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;c) la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4;d) gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti;f) gli elementi che comprovano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), a seconda dei casi;g) i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'articolo 10;h) gli elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP o IGP, a seconda dei casi, o le diciture tradizionali nazionali equivalenti;i) le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali.Articolo 5 1. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4.La Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie conclusioni.2. - The present paper provides an in-depth analysis of EU Council presidency system set up by the Lisbon Treaty. 1. L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta. 1. Tuttavia il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. La fine del comunismo fece sentire dapprima le sue ripercussioni in Jugoslavia innescando un rapido processo di disgregazione del paese. Klepsch, Presidente del Parlamento europe a, sui … Sono altresì considerate come denominazioni d'origine alcune denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare originario di una regione o di un luogo determinato, che soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 2, lettera a), secondo trattino. 35. 1979, pag. In deroga al paragrafo 2, lettera a), sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti in questione provengano da un'area geografica più ampia della zona di trasformazione o diversa da essa, purché: - la zona di produzione della materia prima sia delimitata, - sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime e. - esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza di dette condizioni. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine prescritti.4. : The expertise and the insight of the Chairperson of the Management Board can be of great interest for the EP. Direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE (GU n. L 42 del 15. Il presidente non partecipa al voto. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.2. 1. 0153, REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIOdel 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentariIL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,vista la proposta della Commissione (1),visto il parere del Parlamento europeo (2),visto il parere del Comitato economico e sociale (3),considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette;considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata;considerando che data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite al riguardo il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto;considerando che in relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4); che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da una determinata area geografica;considerando che la volontà di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica ha indotto taluni Stati membri a definire « denominazione d'origine controllata »; che tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine;considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più informe, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori;considerando che è opportuno che la normativa proposta possa essere applicata nel rispetto della legislazione comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose la quale mira a stabilire un grado di protezione più elevato;considerando che il campo d'applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; che, tuttavia, all'occorrenza detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;considerando che, tenuto conto delle prassi esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette;considerando che un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una delle diciture summenzionate deve soddisfare una serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare;considerando che, per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario; che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori;considerando che la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro;considerando che è opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, in particolare di fronte all'evoluzione delle conoscenze tecnologiche, o di cancellare un'indicazione geografica o una denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare quando questo non è più conforme al disciplinare in virtù del quale ha beneficiato dell'indicazione geografica stessa o della denominazione d'origine stessa;considerando che, negli scambi con i paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle indicazioni geografiche o delle denominazioni d'origine rilasciate sul loro territorio;considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato regolamentare istituito a tal fine,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1 1.

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