presidente del consiglio 1992

1. Altre parti interessate possono far parte dell'associazione. The Presidente della Repubblica is the head of state. Queste possono contemplare la cancellazione della registrazione.Articolo 12 1. Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che: - il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4; - nel paese terzo esiste un sistema di controllo equivalente a quello definito dall'articolo 10; - il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta.Articolo 11 1. I costi dei controlli previsti dal presente regolamento sono sostenuti dai produttori che utilizzano la denominazione protetta. Le denominazioni registrate sono tutelate contro: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta; b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali « genere », « tipo », « metodo », « alla maniera », « imitazione » o simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi ai prodotti considerati nonché l'impiego, per la confezione, di recipienti che possono indurre in errore sull'origine; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine dei prodotti. Klepsch, Presidente del Parlamento europe a, sui … 1983, pag. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4. L’Italia concentrò la sua attenzione su quest’ultimo aspetto e nel corso del 1990 favorì la convocazione di una conferenza intergovernativa sulla integrazione politica, che avrebbe dovuto affiancarsi alla già prevista CIG per l’attuazione della Unione monetaria con la sempre più concreta prospettiva dell’adozione di una moneta unica europea. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/72/CEE (GU n. L 42 del 15. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 comunica le sue osservazioni allo Stato membro interessato. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 31994L0011. 1991, pag. Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari Gazzetta ufficiale n. L 208 del 24/07/1992 pag. 5. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. vigente in Sicilia. L'articolo 7 non si applica. In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione. 2. Nei casi in cui, secondo la procedura prevista agli articoli 6 e 7, venga respinta una domanda di registrazione in quanto una denominazione è divenuta generica, la Commissione pubblica la relativa decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all'articolo 6,. paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio.2. 3. Ogni Stato membro può far valere che una condizione prevista nel disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non è soddisfatta.2. 2. 4. Ciò avrebbe creato un certo raffreddamento nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti. 3. Con particolare attenzione il governo italiano guardò al processo di riunificazione tedesca. Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana elencati nell'allegato II del trattato e dei prodotti alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento, nonché dei prodotti agricoli elencati nell'allegato II del presente regolamento.Tuttavia il presente regolamento non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo né alle bevande spiritose.L'allegato I può essere modificato secondo la procedura prevista all'articolo 15.2. L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la procedura prevista all'articolo 15.6. La fine del comunismo fece sentire dapprima le sue ripercussioni in Jugoslavia innescando un rapido processo di disgregazione del paese. Tuttavia, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati autorizzati sono tuttavia responsabili, nei confronti dello Stato membro, della totalità dei controlli.A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ottenere l'autorizzazione dello Stato membro ai fini del presente regolamento, gli organismi devono adempiere le condizioni stabilite nella norma EN 45011, del 26 giugno 1989.4. L'autorità competente adotta le misure necessarie per prendere in considerazione tali osservazioni o tale opposizione entro i termine prescritti.4. 0001 - 0008 edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2. Partito Democratico Scandicci Via IV Novembre, 13 . Questa deroga non può tuttavia condurre alla libera commercializzazione dei prodotti nel territorio di uno Stato membro per il quale dette espressioni erano vietate. (3) GU n. C 269 del 14. a) se tale accordo viene raggiunto, gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli elementi che hanno permesso l'accordo, nonché il parere del richiedente e quello dell'opponente. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità e/o degli organismi autorizzati, nonché le loro rispettive competenze. visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43. visto il parere del Parlamento europeo (2). La domanda di registrazione è inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica. (5) GU n. L 109 del 26. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.Articolo 16 Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15.Articolo 17 1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), i prodotti devono essere conformi ad un disciplinare.2. Se le informazioni ricevute in virtù dell'articolo 5 non hanno subito modifiche, la Commissione procede conformemente all'articolo 6, paragrafo 4. 7). Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. La domanda di registrazione include segnatamente il disciplinare di cui all'articolo 4. 2. Va notato come il Presidente del Consiglio Andreotti avesse pienamente compreso le conseguenze che sarebbero derivate dal nuovo “vincolo esterno”, in particolare per ciò che concerneva il contenimento della spesa pubblica ed egli fece presente tale esigenza in più di una sede politica. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione. 3. Gli Stati membri possono mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in conformità del paragrafo 1 sino alla data in cui viene presa una decisione in merito alla registrazione.Articolo 18 Il presente regolamento entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.Per il ConsiglioIl PresidenteJ. Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo. Presidente del Consiglio. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. 35). 3. English words for presidente del consiglio di amministrazione include chairman of the board and board chairman. l l Consiglio europeo di Birmingham, 16 ottobre 1992 11 Consiglio europeo ha ascoltato una dichiarazione dell' on. Italian Vorrei conoscere l'opinione del Presidente del Consiglio … La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. 141 dell'O.EE.LL. Direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18. - delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie. 3. 5. 0153 edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. Presidente di Commissione 1979-1983 e Ministro degli Esteri 1983-1989. Lo Stato membro verifica che la domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, trasmette alla Commissione la domanda, corredata del disciplinare di cui all'articolo 4 e di qualsiasi altra documentazione sulla quale ha fondato la propria decisione. Fa ogni sforzo affinché non si abbandoni la strada del negoziato diplomatico puntando sul ruolo che l’URSS e le Nazioni Unite avrebbero potuto giocare. Autore: Roberto Adam, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Scuola Nazionaledell’Amministrazione di Roma. In tale contesto era speranza dei negoziatori italiani che si potesse riproporre la formula del “vincolo esterno”, ponendo così le basi del risanamento della finanza pubblica. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi.3. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. Se non vengono presentate alla Commissione dichiarazioni di opposizione conformemente all'articolo 7, la denominazione è iscritta nel registro tenuto dalla Commissione, denominato « Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protete », che contiene i nomi delle associazioni e degli organismi di controllo interessati. 1. Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dell'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare.2. La struttura di controllo può essere composta da una o più autorità di controllo designate e/o da uno o più organismi privati autorizzati a tal fine dallo Stato membro. Entro un termine di sei mesi la Commissione verifica, procedendo ad un esame formale, che la domanda di registrazione comprenda tutti gli elementi di cui all'articolo 4.La Commissione informa lo Stato membro interessato delle proprie conclusioni.2. Qualora la Commissione, tenuto conto dell'esame di cui al paragrafo 1, sia giunta alla conclusione che la denominazione non ha i requisiti necessari per ottenere la protezione, essa decide, secondo la procedura prevista all'articolo 15, di non procedere alla pubblicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.Prima di procedere alla pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 4 ed alla registrazione di cui al paragrafo 3 la Commissione può chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 15.Articolo 7 1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta dal rappresentante della Commissione. 27). : I must thank the President of the Council for his very elaborate and extensive response which could, however, be summarised in two sentences flat. 3. 0001 - 0008 edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. In caso di omonimia fra una denominazione protetta di un paese terzo e una denominazione protetta della Comunità, la registrazione è concessa tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi effettivi di confusione.L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta.Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il produttore che rispetta il presente regolamento abbia accesso al sistema di controllo.7. 0153, REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIOdel 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentariIL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,vista la proposta della Commissione (1),visto il parere del Parlamento europeo (2),visto il parere del Comitato economico e sociale (3),considerando che la produzione, la fabbricazione e la distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari occupa un posto importante nell'economia della Comunità;considerando che, nel quadro del riorientamento della politica agricola comune, è opportuno favorire la diversificazione della produzione agricola per conseguire un migliore equilibrio tra offerta e domanda sul mercato; che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare una carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette;considerando peraltro che nel corso degli ultimi anni si è costatato che i consumatori tendono a privilegiare, nella loro alimentazione, la qualità anziché la quantità; che questa ricerca di prodotti specifici comporta tra l'altro una domanda sempre più consistente di prodotti agricoli o di prodotti alimentari aventi un'origine geografica determinata;considerando che data la diversità dei prodotti immessi sul mercato e il numero elevato di informazioni fornite al riguardo il consumatore deve disporre, per operare una scelta ottimale, di informazioni chiare e sintetiche che forniscano esattamente l'origine del prodotto;considerando che in relazione all'etichettatura i prodotti agricoli e alimentari sono soggetti alle norme generali fissate dalla Comunità e segnatamente all'osservanza della direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (4); che, tenuto conto della loro specificità, è opportuno stabilire una serie di disposizioni particolari complementari per i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da una determinata area geografica;considerando che la volontà di tutelare prodotti agricoli o alimentari identificabili in relazione all'origine geografica ha indotto taluni Stati membri a definire « denominazione d'origine controllata »; che tali denominazioni si sono diffuse e sono apprezzate dai produttori che conseguono risultati migliori in termini di reddito quale contropartita per lo sforzo qualitativo effettivamente sostenuto, nonché dai consumatori che dispongono di prodotti pregiati che offrono una serie di garanzie sul metodo di fabbricazione e sull'origine;considerando tuttavia che le prassi nazionali di elaborazione e di attribuzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche sono attualmente eterogenee; che in effetti un quadro normativo comunitario recante un regime di protezione favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine poiché garantirà, tramite un'impostazione più informe, condizioni di concorrenza uguali tra i produttori dei prodotti che beneficiano di siffatte diciture, ciò che farà aumentare la credibilità dei prodotti in questione agli occhi dei consumatori;considerando che è opportuno che la normativa proposta possa essere applicata nel rispetto della legislazione comunitaria vigente relativa ai vini e alle bevande spiritose la quale mira a stabilire un grado di protezione più elevato;considerando che il campo d'applicazione del presente regolamento si limita ai prodotti agricoli e alimentari in ordine ai quali esiste un nesso fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica; che, tuttavia, all'occorrenza detto campo d'applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti;considerando che, tenuto conto delle prassi esistenti, sembra opportuno definire due diversi livelli di riferimento geografico, ossia le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette;considerando che un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una delle diciture summenzionate deve soddisfare una serie di condizioni elencate in un apposito disciplinare;considerando che, per usufruire della protezione in ciascuno degli Stati membri, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine devono essere registrate a livello comunitario; che l'iscrizione in un registro consente altresì di garantire l'informazione degli operatori del settore e dei consumatori;considerando che la procedura di registrazione deve consentire a chiunque sia individualmente e direttamente interessato di far valere i propri diritti notificando la sua opposizione alla Commissione, tramite lo Stato membro;considerando che è opportuno disporre di procedure che, successivamente alla registrazione, consentano di adeguare il disciplinare, in particolare di fronte all'evoluzione delle conoscenze tecnologiche, o di cancellare un'indicazione geografica o una denominazione d'origine relativa a un prodotto agricolo o alimentare quando questo non è più conforme al disciplinare in virtù del quale ha beneficiato dell'indicazione geografica stessa o della denominazione d'origine stessa;considerando che, negli scambi con i paesi terzi, è opportuno introdurre disposizioni concernenti l'equivalenza delle garanzie offerte da questi ultimi in ordine al rilascio e al controllo delle indicazioni geografiche o delle denominazioni d'origine rilasciate sul loro territorio;considerando che è opportuno prevedere una procedura intesa ad una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato regolamentare istituito a tal fine,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:Articolo 1 1. 0169 edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 12 pag. L'utilizzazione di altre materie prime può essere ammessa secondo la procedura prevista all'articolo 15. Qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata può opporsi alla registrazione prevista inviando una dichiarazione debitamente motivata all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede o è stabilita. Tuttavia non vengono registrate le denominazioni generiche. 1979, pag. open_in_new Link to source; warning Request revision; Mr President-in-Office of the Council, I am also extremely disappointed by this answer. L'uso di siffatte denominazioni è autorizzato solo se il paese d'origine del prodotto è chiaramente e visibilmente indicato sull'etichetta. 1992, pag. 5. 3. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi (6), rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).3. (212) 371-2559. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee: - le denominazioni iscritte nel registro; - le modifiche apportate al registro conformemente agli articoli 9 e 11. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto.Articolo 15 La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduta dal rappresentante della Commissione.Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. 2. Se nell’ambito dell’integrazione politica il governo Andreotti riuscì a favorire una serie di iniziative destinate ad ampliare i compiti del Parlamento e della Commissione, nel contesto del negoziato economico il ministro del Tesoro Guido Carli e il Governatore della Banca d’Italia Ciampi contribuirono in maniera significativa alla determinazione di quegli aspetti del trattato che avrebbero dovuto completare l’UEM e condurre alla nascita di una moneta europea. Attualmente è presidente del Center for the Advancement of Women e fa anche parte del consiglio di amministrazione della Columbia University. Direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18. - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU n. L 206 del 22. n. 7 /1992. No need to register, buy now! Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Interno (di Massimiliano Valdannini 1992) Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. 7. La domanda di registrazione può essere presentata dalle associazioni o dalle persone fisiche o giuridiche soltanto per i prodotti agricoli o alimentari che esse producono o ottengono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b),3. 3. 2. 10. 1992, pag. Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che:- il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui all'articolo 4;- nel paese terzo esiste un sistema di controllo equivalente a quello definito dall'articolo 10;- il paese terzo sia disposto ad accordare ai corrispondenti prodotti agricoli o alimentari provenienti dalla Comunità una protezione analoga a quella esistente nella Comunità.2. 1. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.3. Inoltre, conformemente alla situazione esistente negli Stati membri, questi possono prevedere che altre parti aventi un legittimo interesse possano accedervi. 3. Italian Signor Presidente del Consiglio, anch' io sono assai delusa dalla sua risposta. 2. 1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché chiunque possa dimostrare un legittimo interesse economico sia autorizzato a consultare la domanda. - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU n. L 103 del 25. 50018 - Scandicci (Fi) Telefono: 055 255644 Mail: info@pdscandicci.it 2. 4. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15. Write the second section of your article here. 6. Permanent Representative Le materie di competenza del Consiglio sono definite dall'art.

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